Avv. Guido Lenza
Studio Legale · Salerno
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Studio · Note · Edilizia e urbanistica
8 settembre 2026 Espropri · Profili processuali Caso di studio

Nelle controversie in materia di occupazione ed espropriazione, il termine per appellare è dimezzato anche quando sia stata proposta la sola domanda di condanna?

di Avv. Guido Lenza — Studio Legale Lenza, Salerno

La rispostaNo. Il rito abbreviato dell'art. 119 c.p.a. presuppone una domanda di annullamento: ove sia stata proposta una domanda di condanna pura, non accompagnata dall'impugnazione di provvedimenti, il termine breve per appellare resta di sessanta giorni.

L'art. 119, comma 1, lettera f), del codice del processo amministrativo assoggetta al rito abbreviato, con dimezzamento dei termini processuali, le controversie sui provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità.

La lettera della disposizione discorre di provvedimenti, e non a caso.

Il rito speciale trova applicazione soltanto in presenza di domande di annullamento, e non anche quando siano proposte domande di condanna pure, ossia non accompagnate dall'impugnazione di alcun provvedimento.

Il principio è affermato dall'Adunanza Plenaria fin dal 2007 e conserva intatto il proprio rilievo pratico, perché la contestazione delle occupazioni senza titolo si svolge oggi, quasi sempre, sul terreno restitutorio e risarcitorio.

Ne discende che, ove la domanda sia di sola condanna, il termine breve per appellare è quello ordinario di sessanta giorni dalla notifica della sentenza, e non quello dimezzato di trenta.

Deve, infatti, considerarsi che la dimidiazione è funzionale alla rapida stabilizzazione dell'assetto provvedimentale, ed è priva di ragione dove nessun provvedimento sia impugnato.

Al computo si applicano poi le regole comuni: il termine che scade di sabato o in giorno festivo è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo.

Vale aggiungere che la questione non si esaurisce in un calcolo. L'errore sul rito applicabile si consuma per intero prima che il giudizio cominci, e non è emendabile: chi assume dimezzato un termine che non lo è rinuncia all'impugnazione senza saperlo, e chi eccepisce la tardività altrui su quel presupposto vede cadere l'eccezione.

Resta perciò ferma la verifica preliminare da compiere in ogni causa espropriativa, prima ancora di leggere la sentenza: quale domanda sia stata effettivamente proposta in primo grado, e se ad essa fosse unita, o no, una domanda di annullamento.

Si dà conto del principio e degli estremi della decisione: non compaiono i nomi delle parti né riferimenti a vicende seguite dallo Studio. Le note hanno carattere generale e non costituiscono parere su casi concreti.

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