Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria può negare la riduzione della distanza legale di trenta metri con una motivazione generica?
di Avv. Guido Lenza — Studio Legale Lenza, Salerno
Lungo i tracciati delle linee ferroviarie l'art. 49 del d.P.R. 753/1980 vieta di costruire, ricostruire o ampliare edifici e manufatti di qualsiasi specie a distanza, misurata in proiezione orizzontale, minore di trenta metri dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia.
L'art. 60 consente riduzioni di quella distanza quando la sicurezza pubblica, la conservazione delle ferrovie, la natura dei terreni e le particolari circostanze locali lo permettano.
La deroga, però, non è un diritto.
In mancanza delle cause ostative indicate dalla norma, l'amministrazione non è affatto obbligata a rilasciare l'autorizzazione, bensì semplicemente facoltizzata a valutare discrezionalmente l'opportunità di rilasciarla: l'assenza di quelle cause è condizione necessaria, non sufficiente.
Ne discende che il diniego può essere assistito da una motivazione sintetica, e resta insindacabile ove non manifestamente illogico o irragionevole.
Muovendo da tali presupposti, il confine si sposta dalla misura della motivazione alla sua consistenza.
Deve, infatti, valutarsi che le ragioni del diniego siano coerenti e logiche rispetto all'istruttoria svolta e agli apporti collaborativi offerti dagli interessati: sintetica non vuol dire generica, e la valutazione, pur espressione di discrezionalità tecnica, va ancorata a una corretta rappresentazione delle circostanze del caso concreto.
In particolare, non si può prescindere dalla situazione dei luoghi, ben evincibile dalla documentazione allegata all'istanza.
È generico, e per ciò illegittimo, il diniego costruito su formule stereotipate, o su presupposti che alla fattispecie non appartengono: il richiamo a un rischio per la sicurezza della rete, se non riferito all'opera per cui si chiede la deroga, non è motivazione ma clausola di stile.
Resta comunque ferma, per chi chiede la riduzione, la convenienza di documentare in istanza lo stato dei luoghi con precisione: è quel materiale che rende sindacabile il diniego, e senza il quale la discrezionalità del gestore diventa insindacabile di fatto.
Si dà conto del principio e degli estremi della decisione: non compaiono i nomi delle parti né riferimenti a vicende seguite dallo Studio. Le note hanno carattere generale e non costituiscono parere su casi concreti.