Nell'affidamento che comprende servizi e lavori, i costi della manodopera relativi ai lavori devono essere indicati separatamente nell'offerta economica?
di Avv. Guido Lenza — Studio Legale Lenza, Salerno
Ove il disciplinare imponga di indicare nell'offerta economica, a pena di esclusione, i costi della manodopera, e l'affidamento comprenda insieme un servizio e lavori di manutenzione, si contesta di frequente che l'aggiudicatario abbia esposto quei costi in misura unitaria, senza distinguere la quota riferibile ai lavori.
La pretesa di una separata indicazione non ha, però, fondamento normativo.
Non lo ha nella disciplina generale, che all'art. 108, comma 9, richiede l'indicazione dei costi della manodopera senza prescriverne l'articolazione per singola prestazione; e non lo ha nella disciplina speciale della procedura, ove il disciplinare si limiti a riprodurre l'obbligo di legge.
Risulta pertanto sufficiente l'indicazione complessiva.
Né vale a togliere sufficienza a quell'indicazione la prescrizione contenuta in un elaborato progettuale che ribadisca l'obbligo senza prevedere lo scorporo: una disposizione così formulata non aggiunge e non precisa alcunché rispetto a quanto il disciplinare già dispone, e la sua collocazione fra le tavole dei lavori non vale a riferirla al contenuto dell'offerta economica.
Deve, infatti, considerarsi che l'obbligo dichiarativo assistito dall'esclusione è di stretta interpretazione: quel che non è prescritto in modo chiaro non può essere preteso in via interpretativa, e tanto meno sanzionato con l'estromissione dalla gara.
Vale aggiungere un profilo che opera in via autonoma e si somma al primo. Ove sulla questione la stazione appaltante abbia reso un chiarimento in sede di gara, il concorrente che vi si sia conformato non può esserne pregiudicato: l'affidamento riposto nella risposta della stessa amministrazione che ha scritto la lex specialis esclude l'effetto escludente.
Resta perciò ferma, per chi voglia il dettaglio dei costi per singola prestazione, la sola via praticabile: pretenderlo dal disciplinare, in termini espressi, prima che le offerte siano presentate.
Si dà conto del principio e degli estremi della decisione: non compaiono i nomi delle parti né riferimenti a vicende seguite dallo Studio. Le note hanno carattere generale e non costituiscono parere su casi concreti.