In un appalto di servizi ove la refezione è componente minima dell'affidamento, l'operatore economico partecipante deve comunque essere iscritto alla white list?
Nei settori indicati dall'art. 1, comma 53, della legge 190/2012 — fra i quali la "ristorazione, gestione delle mense e catering" — l'iscrizione nella white list è requisito di ordine generale di partecipazione, e la sua mancanza costituisce elemento ostativo, immediatamente escludente e non sanabile in sede di soccorso istruttorio.
L'obbligo è di fonte legale: a nulla osta l'eventuale assenza di tale prescrizione dalla lex specialis.
Muovendo da tali presupposti, il punto controverso è il seguente: se l'attività sensibile costituisca una porzione minima di un affidamento dall'oggetto diverso — la mensa dentro un servizio educativo, i pasti dentro un servizio assistenziale — l'obbligo resta?
Due orientamenti si fronteggiano.
Per il primo l'elenco di legge guarda alla tipologia dell'attività e non al suo peso, sicché chi la svolge anche solo in parte è soggetto all'obbligo di iscrizione in quanto, in mancanza, si aprirebbe una via elusiva fondata su una valutazione quantitativa in luogo di quella qualitativa.
Per il secondo orientamento, invece, estendere l'obbligo ad attività di rilievo del tutto marginale darebbe alla disciplina antimafia una portata eccedente rispetto alla sua ratio di tutela.
Il contrasto è però meno netto di quanto appaia.
Deve, infatti, valutarsi in concreto ogni singola fattispecie onde poter caratterizzare il concetto di "marginale".
Ad esempio: costituisce prestazione "marginale" un'attività completamente fuori dall'oggetto dell'appalto (quindi nemmeno remunerata dal corrispettivo di appalto) o, se ricompresa, di importo non rilevante rispetto al complessivo valore della commessa e, in ogni caso, del tutto sottratta al confronto competitivo, vuoi perché non è stato chiesto ai concorrenti di valorizzarla vuoi perché non previsto per essa alcun punteggio.
Resta comunque ferma la possibilità per l'o.e. di ricorrere al subappalto, ove la facoltà non sia espressamente esclusa dalla lex specialis: la relativa volontà deve però essere dichiarata in offerta, non essendo l'omissione sanabile.