Avv. Guido Lenza
Studio Legale · Salerno
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Studio · Note · Processo amministrativo
29 settembre 2026 Processo amministrativo · Procura alle liti Caso di studio

Nel processo amministrativo, il difetto della procura alle liti o dell'autorizzazione a stare in giudizio della parte resistente può essere sanato in corso di causa?

di Avv. Guido Lenza — Studio Legale Lenza, Salerno

La rispostaSì. L'insanabilità affermata dall'Adunanza plenaria con la sentenza n. 11 del 2025 riguarda la sola procura allegata all'atto introduttivo del giudizio: la memoria di costituzione del resistente ne resta fuori.

Con la sentenza del 2 ottobre 2025 n. 11 l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha escluso che nel processo amministrativo operi la rinnovazione della procura alle liti prevista dall'art. 182 del codice di procedura civile: la nullità della procura è insanabile.

Si pone allora la questione se la regola valga anche per la parte che resiste al ricorso.

La risposta è negativa.

Gli impedimenti individuati dalla Plenaria — la nullità che gli artt. 40, comma 1, lett. g) e 44, comma 1, lett. a), del codice del processo amministrativo ricollegano al difetto della procura speciale; i termini decadenziali entro i quali l'atto introduttivo va proposto; la necessaria specialità della procura — si riferiscono, infatti, soltanto agli atti introduttivi del giudizio.

Nessuno di essi riguarda la memoria di costituzione del resistente, che non propone una domanda e non soggiace a quei termini: la sua regolarizzazione tardiva non fa rivivere un'azione consumata, né sottrae alla controparte una decadenza già maturata.

Ne discende che l'integrazione postuma della procura rilasciata dalla parte resistente, o dell'autorizzazione a stare in giudizio di cui essa necessiti, è ammissibile. Essa regolarizza la costituzione.

Vale aggiungere che la regola opera anche per le autorizzazioni prescritte dall'ordinamento proprio dell'ente che si costituisce: ad esempio, per l'ente ecclesiastico, l'autorizzazione dell'ordinario diocesano richiesta dal canone 1288 del codice di diritto canonico.

Resta comunque fermo, per chi propone il ricorso o l'appello, il rigore della Plenaria: la procura che accompagna l'atto introduttivo va verificata prima della notifica, in quanto il vizio non è più riparabile in corso di causa.

Si dà conto del principio e degli estremi della decisione: non compaiono i nomi delle parti né riferimenti a vicende seguite dallo Studio. Le note hanno carattere generale e non costituiscono parere su casi concreti.

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