Avv. Guido Lenza
Studio Legale · Salerno
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Studio · Note · Enti locali
2 ottobre 2026 Enti locali · Patrimonio Caso di studio

L'ente locale può cedere a titolo gratuito un bene del proprio patrimonio, in particolare un edificio ecclesiale, in deroga al principio di redditività dei beni pubblici?

di Avv. Guido Lenza — Studio Legale Lenza, Salerno

La rispostaSì, in via d'eccezione. La cessione gratuita — ad esempio di un edificio ecclesiale all'ente ecclesiastico che vi esercita il culto — è legittima se sorretta da un interesse pubblico specifico, accertato all'esito di un procedimento e motivato in termini adeguati e proporzionati sotto il profilo economico.

Le disposizioni che regolano la gestione e la dismissione del patrimonio pubblico muovono dal principio della necessaria redditività dei beni e, dunque, dalla loro cessione a titolo oneroso.

Il principio conosce però un'eccezione.

La donazione — anche modale, gravata cioè da un onere a carico del donatario (art. 793 c.c.) — è istituto applicabile alle persone giuridiche e, fra queste, agli enti pubblici, nei limiti e nei modi stabiliti dalla legislazione che ne regola l'attività e per il perseguimento dei fini loro assegnati.

Muovendo da tali presupposti, la cessione gratuita è legittima ove l'amministrazione ravvisi, all'esito di uno specifico procedimento, un interesse pubblico "forte", che giustifichi la scelta di spogliarsi del bene.

Deve, infatti, valutarsi in concreto l'idoneità della donazione modale a conseguire uno specifico fine dell'ente, nel rispetto dei principi di adeguatezza e di proporzionalità sotto il profilo economico. La valutazione spetta all'amministrazione. Il giudice la sindaca soltanto per manifesta irragionevolezza, illogicità o perplessità.

Ad esempio: il trasferimento di un edificio ecclesiale e delle sue pertinenze all'ente ecclesiastico, con l'onere di conservarne la destinazione (che l'art. 831 c.c. rende comunque intangibile), di eseguire a proprie spese i lavori di adeguamento e di svolgervi attività di interesse pubblico, sgrava l'ente degli oneri di manutenzione e gestione. Dà, inoltre, attuazione alla sussidiarietà orizzontale dell'art. 118 della Costituzione.

Vale aggiungere che l'obbligo di far precedere i contratti attivi dai pubblici incanti, sancito dall'art. 3 del r.d. 2440/1923, non si estende ai contratti a titolo gratuito, nei quali manca la bilateralità del sacrificio.

Resta comunque ferma la necessità di un corredo motivazionale rafforzato: la gratuità è un'eccezione. Va perciò giustificata nella delibera che la dispone, onere per onere.

Si dà conto del principio e degli estremi della decisione: non compaiono i nomi delle parti né riferimenti a vicende seguite dallo Studio. Le note hanno carattere generale e non costituiscono parere su casi concreti.

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