Il triennio di rilevanza del grave illecito professionale decorre dalla notifica del decreto di citazione diretta a giudizio o dalla sua emissione?
Il grave illecito professionale rileva se commesso entro un arco di tempo determinato: fuori da quell'arco, per quanto grave, non può fondare l'esclusione. Stabilire da quale giorno il conto cominci non è quindi un dettaglio: è ciò che decide se l'operatore resta in gara.
Nel caso deciso, la contestazione riguardava un'imputazione per il reato di cui all'art. 355 del codice penale, a carico dell'amministratore di una società il cui ramo d'azienda era stato poi acquisito dal concorrente. Le controinteressate sostenevano che la stazione appaltante avesse omesso di valutarla.
Il Consiglio di Stato ha respinto la censura, e lo ha fatto su un rilievo che precede il merito della valutazione:
"l'illecito professionale, di cui all'imputazione per il reato previsto e punito dall'articolo 355 c.p., non rientra nel periodo di rilevanza triennale, atteso che il dies a quo va calcolato non dalla data di notifica del decreto di citazione diretta a giudizio, quanto dalla data della sua emissione".
La distinzione è di poche settimane, e proprio per questo si perde di vista: fra l'emissione del decreto e la sua notifica passa un tempo che non appartiene alla vicenda dell'operatore, e che non può essere speso per allungare all'indietro il periodo rilevante.
Ne discende un criterio operativo per entrambe le parti del tavolo. Chi valuta deve procurarsi la data di emissione dell'atto, non quella in cui l'ha appreso; e chi si difende, prima di discutere della gravità del fatto, deve verificare se il fatto stia dentro il triennio — perché se non vi rientra, la discussione sulla gravità non si apre nemmeno.
Si dà conto del principio e degli estremi della decisione: non compaiono i nomi delle parti né riferimenti a vicende seguite dallo Studio. Le note hanno carattere generale e non costituiscono parere su casi concreti.