Il codice CPV indicato negli atti di gara delimita l'oggetto dell'appalto?
Il codice CPV è una nomenclatura di riferimento, indicata negli atti di gara per finalità di pubblicità e di reperibilità della procedura, e serve a rendere l'affidamento intelligibile agli operatori del settore: non è, però, la fonte che delimita l'oggetto dell'appalto.
L'insieme delle regole fondamentali di gara si ricava anche dagli atti allegati al bando, purché in esso sia individuato con chiarezza un criterio certo di reperimento; fra tali atti il capitolato speciale, che ha la funzione di integrare il bando con particolare riguardo agli aspetti tecnici.
Muovendo da tali presupposti, ove la lettera di invito richiami un solo codice ma il capitolato descriva prestazioni ulteriori, vale la sostanza delle prestazioni richieste.
Ad esempio: in un affidamento di servizi socio-educativi il cui capitolato prevedeva il servizio di refezione, la fornitura dei generi alimentari, la figura del cuoco in dotazione organica e un punteggio per il piano di gestione del servizio, l'indicazione del solo codice dei servizi assistenziali non ha impedito di ritenere la refezione oggetto di gara a pieno titolo.
Deve, infatti, tenersi presente che dall'oggetto discendono i requisiti: nella fattispecie, l'obbligo di iscrizione nell'elenco prefettizio previsto per le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa.
Vale aggiungere che l'indicazione riduttiva del codice non integra opacità della legge di gara, e non giustifica il soccorso istruttorio su un requisito che l'operatore non possiede.
Resta comunque fermo l'onere della stazione appaltante di indicare i codici corrispondenti a tutte le prestazioni affidate: è la via più semplice per non aprire un contenzioso sull'oggetto.
Si dà conto del principio e degli estremi della decisione: non compaiono i nomi delle parti né riferimenti a vicende seguite dallo Studio. Le note hanno carattere generale e non costituiscono parere su casi concreti.