Il consorzio di bonifica che si costituisce nel giudizio sull'ordinanza di demolizione rivolta a un privato ha diritto alla rifusione delle spese?
Capita di frequente che un ente consortile sia evocato in un giudizio che riguarda un'area del proprio comprensorio, e che vi si costituisca per prudenza. La domanda è che cosa quella costituzione produca, quando il provvedimento impugnato non è suo e non incide su una sua posizione.
Nel caso deciso il giudizio di primo grado aveva a oggetto esclusivamente l'ordinanza di demolizione adottata da un Comune. Il consorzio di bonifica si era costituito, e il primo giudice aveva posto a carico del privato anche le spese in favore dell'ente.
Il Consiglio di Stato ha riformato quel capo:
"Il Consorzio di Bonifica […] non risulta destinatario della domanda introduttiva, né titolare di una posizione sostanziale incisa dall'ordinanza comunale impugnata. Non emerge, inoltre, dagli atti un interesse proprio, concreto e differenziato del Consorzio alla conservazione del provvedimento repressivo edilizio oggetto del giudizio".
Da qui la conseguenza: la costituzione dell'ente non poteva giustificare una statuizione di condanna alle spese in suo favore.
Il criterio è quello ordinario del controinteressato, applicato all'ente consortile: non basta essere nominati negli atti, e non basta che l'area ricada nel comprensorio. Occorre un interesse proprio, concreto e differenziato alla conservazione del provvedimento.
La lettura pratica vale in entrambe le direzioni. Per il consorzio, costituirsi dove non si è parte necessaria significa sostenere spese che non saranno rifuse. Per chi impugna, l'estromissione dell'ente va chiesta subito: ottenuta in appello, come qui, arriva dopo che il primo grado ha già prodotto la condanna.
Si dà conto del principio e degli estremi della decisione: non compaiono i nomi delle parti né riferimenti a vicende seguite dallo Studio. Le note hanno carattere generale e non costituiscono parere su casi concreti.