Avv. Guido Lenza
Studio Legale · Salerno
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Studio · Note · Contratti pubblici
25 agosto 2026 Contratti pubblici · Eccesso di potere Caso di studio

Ove la stazione appaltante non abbia preteso un requisito nel precedente affidamento del medesimo servizio, l'operatore economico escluso può invocare la tutela dell'affidamento e la disparità di trattamento?

La rispostaNo. L'aspettativa fondata unicamente sulla precedente errata applicazione della normativa non integra una posizione giuridica meritevole di tutela; e il vizio di disparità richiede la prova rigorosa dell'assoluta identità delle situazioni, non essendo la legittimità dell'operato dell'amministrazione inficiata dall'illegittimità compiuta altrove.

La contraddittorietà dell'azione amministrativa non può fondarsi su una diversa precedente interpretazione ed applicazione della normativa di riferimento: l'amministrazione che corregge il proprio indirizzo non contraddice sé stessa, ma dà applicazione alla norma.

Muovendo da tali presupposti, l'aspettativa dell'operatore economico che invochi la prassi seguita nel precedente affidamento — nel quale il requisito non gli era stato richiesto — è aspettativa fondata unicamente sulla precedente errata applicazione della normativa, e come tale non è idonea ad integrare una posizione giuridica meritevole di tutela.

Ciò a maggior ragione ove la nuova e più attenta interpretazione risulti conforme ai principi generali dell'azione amministrativa, alla lex specialis e alle norme di rango superiore.

Distinto, ma di esito non diverso, è il profilo della disparità di trattamento rispetto a procedure coeve nelle quali l'o.e. sia stato invece ammesso.

Il vizio è riscontrabile soltanto sul presupposto dell'assoluta identità delle situazioni di fatto e della conseguente irragionevole diversità del trattamento riservato, e la relativa prova rigorosa deve essere fornita dall'interessato.

Deve, infatti, considerarsi che la legittimità dell'operato della pubblica amministrazione non è inficiata dall'eventuale illegittimità compiuta in altra situazione: l'illegittimità non si estende per confronto.

Ad esempio: è sufficiente che in una sola delle procedure poste a confronto la dotazione organica richiesta all'aggiudicatario comprenda una figura professionale ulteriore perché l'identità venga meno, e con essa il vizio.

Vale aggiungere che, esclusa l'identità delle fattispecie, cade anche la necessità di acquisire i documenti delle altre gare, che di quel vizio è il consueto corredo istruttorio.

Resta comunque ferma la possibilità di contestare nel merito la nuova interpretazione, deducendone il contrasto con la norma applicata: è su quel terreno, e non su quello della prassi seguita in passato, che la difesa ha da svolgersi.

Si dà conto del principio e degli estremi della decisione: non compaiono i nomi delle parti né riferimenti a vicende seguite dallo Studio. Le note hanno carattere generale e non costituiscono parere su casi concreti.

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