Avv. Guido Lenza
Studio Legale · Salerno
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Studio · Note · Contratti pubblici
28 agosto 2026 Contratti pubblici · Soccorso istruttorio Caso di studio

Nell'appalto integrato, l'impegno a costituire il raggruppamento fra i progettisti soltanto indicati deve avere data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte?

di Avv. Guido Lenza — Studio Legale Lenza, Salerno

La rispostaNo. Il progettista indicato non è concorrente né operatore economico, ma ausiliario del concorrente: il limite della data certa posto dall'art. 101, comma 1, lettera a), non lo riguarda, e l'omessa presentazione dell'impegno resta sanabile con il soccorso istruttorio.

Nell'appalto integrato l'operatore economico privo di qualificazione per la progettazione può avvalersi di professionisti esterni, indicandoli nell'offerta.

Ove costoro si obblighino a riunirsi in raggruppamento in caso di aggiudicazione, l'impegno a conferire il mandato collettivo speciale con rappresentanza è documento che la lex specialis richiede in gara, e la cui omissione apre il soccorso istruttorio.

Il punto controverso è il limite che l'art. 101, comma 1, lettera a), pone alla sanatoria: l'impegno è regolarizzabile "mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte".

La disposizione, però, riferisce quel limite ai "concorrenti", cioè agli operatori economici che concorrono nella procedura di gara.

Il progettista meramente indicato non è concorrente.

Per l'Adunanza Plenaria il progettista indicato — a differenza di quello associato — è professionista esterno incaricato di redigere il progetto esecutivo, da qualificare quale prestatore d'opera professionale ai sensi dell'art. 2229 c.c.: non un offerente, dunque, ma un ausiliario del concorrente, privo della qualità di concorrente.

Ne discende che egli deve possedere i soli requisiti di affidabilità e di capacità tecnica, e non anche quelli di carattere strettamente organizzativo.

Deve, infatti, valutarsi che estendere al raggruppamento di progettisti indicati una limitazione dettata per i concorrenti significherebbe introdurre una causa di esclusione inedita, contraria al principio di tassatività.

Vale aggiungere che, a fronte di più letture possibili, i principi di accesso al mercato e di massima partecipazione impongono di scartare quella che restringe la platea dei partecipanti.

Resta comunque ferma la distinzione da verificare per prima, in ogni contestazione sul punto: se la regolarizzazione ha riguardato il concorrente, i limiti della lettera a) operano per intero; se ha riguardato l'ausiliario da esso indicato, quei limiti non vengono in rilievo. È su questa qualificazione, e non sulla data del documento, che la censura si regge o cade.

Si dà conto del principio e degli estremi della decisione: non compaiono i nomi delle parti né riferimenti a vicende seguite dallo Studio. Le note hanno carattere generale e non costituiscono parere su casi concreti.

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