Annullato in giudizio il diniego del permesso di costruire, il Comune può respingere di nuovo l'istanza per motivi ostativi che, pur emersi nell'istruttoria, non aveva speso nel primo provvedimento?
di Avv. Guido Lenza — Studio Legale Lenza, Salerno
L'art. 10-bis della l. 241/1990 chiude il primo comma con una regola dettata per il riesercizio del potere: annullato in giudizio il diniego, l'amministrazione "non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato".
È il principio cosiddetto del "one shot" puro.
L'amministrazione deve esaminare l'affare nella sua interezza ed esternare sin dal primo provvedimento tutte le ragioni di fatto e di diritto che ostano all'accoglimento dell'istanza. Dopo di ciò non può tornare a decidere sfavorevolmente, neppure su profili non ancora esaminati ma già evincibili dall'istruttoria.
L'ambito applicativo è limitato ai procedimenti avviati su istanza di parte, come quello per il rilascio del permesso di costruire.
Due ipotesi vanno tenute distinte.
Ove il secondo diniego riproduca la medesima motivazione, il vizio è la violazione o l'elusione del giudicato, che ne determina la nullità. Ove, invece, adduca una motivazione diversa, attinta da elementi già presenti nell'istruttoria, il nuovo diniego è illegittimo ai sensi dell'art. 10-bis.
Né vale qualificare il motivo nuovo come semplice ampliamento della motivazione, reso necessario dall'annullamento per difetto di motivazione. Rileva soltanto che quell'elemento fosse già noto all'amministrazione: il profilo indicato nel preavviso di diniego e poi abbandonato dopo le osservazioni dell'istante non può essere ripreso nel nuovo provvedimento.
L'incompletezza dell'istruttoria dovuta a una scelta dell'amministrazione non giustifica la deroga: ne risponde l'amministrazione stessa.
Resta comunque ferma, per l'Ufficio, la sola cautela che previene il vizio: spendere già nel preavviso di diniego ogni ragione ostativa che l'istruttoria abbia fatto emergere, per riprenderla poi nel provvedimento finale.
Si dà conto del principio e degli estremi della decisione: non compaiono i nomi delle parti né riferimenti a vicende seguite dallo Studio. Le note hanno carattere generale e non costituiscono parere su casi concreti.