Nei consorzi stabili la consorziata designata in gara può essere sostituita dopo l'aggiudicazione, ove non abbia perduto i requisiti?
Nei consorzi stabili la designazione dell'impresa esecutrice non è irrevocabile: l'art. 48, comma 7-bis, del d.lgs. 50/2016 consente di designare in fase di esecuzione un'impresa consorziata diversa da quella indicata in gara, anche per fatti o atti sopravvenuti, con il solo limite che la modifica non sia diretta a eludere la mancanza di un requisito di partecipazione.
Ricorre, per contro, l'assunto secondo cui la nuova designazione sarebbe ammessa nel solo caso di sopravvenuta perdita dei requisiti di ordine generale.
L'assunto non trova riscontro nella norma.
La formula "fatti o atti sopravvenuti" è deliberatamente aperta, e il limite antielusivo presidia il controllo sui requisiti in sede di gara, non la posizione della consorziata.
La ragione sta nella natura della figura. L'Adunanza Plenaria ha chiarito che i partecipanti a un consorzio stabile danno vita a
"una stabile struttura di impresa collettiva, la quale […] rimane distinta e autonoma rispetto alle aziende dei singoli imprenditori ed è strutturata, quale azienda consortile, per eseguire, anche in proprio, le prestazioni affidate a mezzo del contratto".
Ove il consorzio possa eseguire la commessa finanche con la propria struttura, a maggior ragione gli compete di individuare quale fra le consorziate la eseguirà, e di mutarne la designazione ove quella scelta non sia più praticabile.
Ad esempio: è legittima la nuova designazione in favore di consorziata già indicata in gara e in possesso dei requisiti, in quanto nessun difetto viene eluso e l'esecuzione resta nel perimetro dell'art. 47, comma 2.
Resta comunque ferma la facoltà della stazione appaltante di verificare in capo alla subentrante, prima di prenderne atto, il possesso dei requisiti dichiarati in gara.
Si dà conto del principio e degli estremi della decisione: non compaiono i nomi delle parti né riferimenti a vicende seguite dallo Studio. Le note hanno carattere generale e non costituiscono parere su casi concreti.