Avv. Guido Lenza
Studio Legale · Salerno
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Studio · Note · Enti locali
24 agosto 2026 Enti locali · Accesso dei consiglieri Causa dello Studio

Il regolamento dell'ente locale può concedere al consigliere la sola visione degli atti, senza rilascio di copia?

La rispostaNo. Il diritto di accesso del consigliere comprende l'estrazione di copia, e il regolamento non può escluderla né qualificando "informali" certi atti né invocando la riservatezza. Restano invece legittime le modalità organizzative: giorni prestabiliti per la consultazione, e nessuna credenziale di accesso diretto ai sistemi informatici.

Ai consiglieri degli enti locali, e a quelli delle comunità montane, l'art. 43, comma 2, del testo unico riconosce il diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie utili all'espletamento del mandato, con il solo contrappeso dell'obbligo di segreto.

Il diritto comprende l'estrazione di copia, e il regolamento dell'ente non può escluderla.

Alla disposizione è attribuito un significato ampio, in quanto l'accesso del consigliere è strumento del mandato: sul consigliere non grava alcun onere di motivare la richiesta, e l'aggettivo "utili" non limita, bensì estende.

Muovendo da tali presupposti, sono state annullate due clausole regolamentari: quella che escludeva la copia delle proposte di deliberazione, qualificandole "atti informali", e quella per cui il consigliere "non può pretendere né, quindi, ottenere il rilascio di copia".

A nulla osta la razionalizzazione amministrativa, posto che in regime di amministrazione digitale il rilascio di copia non impedisce il funzionamento degli uffici; né osta la riservatezza, già presidiata dall'obbligo di segreto.

Il diritto non è però illimitato, restando soggetto al ragionevole bilanciamento che lo stesso art. 43, comma 2, esige, là dove richiede la strumentalità dei dati rispetto alle funzioni esercitate.

Ad esempio: sono legittime la consultazione in un giorno prestabilito della settimana e l'accesso al protocollo in un numero definito di occasioni al mese, nonché il divieto di credenziali di accesso diretto ai sistemi informatici, giustificato vuoi da ragioni di sicurezza, vuoi dalla presenza di dati sensibili.

Il criterio è dunque netto: il regolamento può disciplinare il come — tempi, luoghi e canali — ma non il che cosa, sottraendo all'accesso categorie di atti o la facoltà di estrarne copia.

Resta comunque fermo l'onere, per chi impugni un regolamento, di sorvegliarne le modifiche in corso di causa: la disposizione modificata rende improcedibile la censura, ove contro la nuova non siano proposti motivi aggiunti.

Si dà conto del principio e degli estremi della decisione: non compaiono i nomi delle parti né riferimenti a vicende seguite dallo Studio. Le note hanno carattere generale e non costituiscono parere su casi concreti.

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