Avv. Guido Lenza
Studio Legale · Salerno
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Studio · Note · Contratti pubblici
25 agosto 2026 Contratti pubblici · Offerta economica Caso di studio

In sede di verifica dell'anomalia, l'operatore economico può rettificare gli oneri di sicurezza aziendale erroneamente indicati nell'offerta economica?

La rispostaNo. Gli oneri aziendali per la sicurezza sono elemento costitutivo dell'offerta economica e non sono rettificabili in sede di giustificazioni. Accertata la loro incongruità la stazione appaltante esclude, senza soccorso istruttorio e senza dover portare a termine il giudizio di sostenibilità complessiva dell'offerta.

Negli appalti pubblici gli oneri aziendali per la sicurezza vanno indicati separatamente nell'offerta economica — a differenza di quelli da interferenza, non soggetti a ribasso — e l'importo così dichiarato è elemento costitutivo dell'offerta: non è rettificabile in sede di giustificazioni, e la sua incongruità è causa di esclusione.

Muovendo da tali presupposti, la questione è la seguente: se l'errore di trascrizione dichiarato dall'offerente in sede di verifica dell'anomalia ne consenta la correzione.

Le giustificazioni sono, di per sé, modificabili: si ammettono sopravvenienze, compensazioni fra sottostime e sovrastime e il rimedio a errori di calcolo, purché l'importo complessivo resti fermo.

Il limite è però duplice.

Non è consentito rimaneggiare la composizione dell'offerta fino ad alterarne l'equilibrio economico; e non è consentito rivedere la voce degli oneri aziendali per la sicurezza, che

"quale elemento costitutivo dell'offerta, esige una separata identificabilità ed una rigida inalterabilità, a presidio degli interessi pubblici sottesi alla relativa disciplina legislativa".

Deve, infatti, valutarsi in concreto se ricorra un errore materiale: è rettificabile il solo refuso riconoscibile ictu oculi dal documento d'offerta. Ove occorra attingere a una dichiarazione dell'offerente, non si ha un refuso, bensì una modifica postuma non verificabile ab externo.

A nulla rileva il peso della voce — nella fattispecie decisa, lo 0,57 per cento — in quanto quell'interesse pubblico è graduato dal legislatore, che commina l'esclusione per incongruità degli oneri rispetto all'entità delle prestazioni.

Vale aggiungere che la regola non è mutata con il codice del 2023, e che la Corte di giustizia ha già ritenuto l'esclusione senza soccorso istruttorio compatibile con la proporzionalità.

Resta comunque fermo che, ove l'operatore dichiari in giustificazioni un importo diverso da quello indicato in gara, il giudizio di anomalia si interrompe: quello dichiarato non è stato giustificato, e il nuovo non è l'offerta.

Si dà conto del principio e degli estremi della decisione: non compaiono i nomi delle parti né riferimenti a vicende seguite dallo Studio. Le note hanno carattere generale e non costituiscono parere su casi concreti.

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